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UN NUOVO SVILUPPO
PER IL LITORALE
I
contenuti della legge (formata da
23 articoli divisi in 5 capi, strutturati come un testo unico) prevede
l'erogazione di finanziamenti regionali per valorizzare e salvaguardare
le risorse strutturali e ambientali, per diversificare e specializzare
l'offerta turistica e culturale, per potenziare le attività marittime
e per incrementare i livelli occupazionali del litorale laziale. A questo
proposito vengono stanziati, nel triennio 2000-2002, 140 miliardi di lire.
Gli
interventi che verranno finanziati da questa legge riguardano tutti i
comuni costieri delle province di Roma, Latina e Viterbo per i quali il
mare rappresenta una componente fondamentale delle attività economiche
e sociali. I beneficiari sono le Province, i Comuni, gli Enti pubblici
e le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le imprese
e le cooperative sociali private. Anche le attività produttive
marittime, come la cantieristica e la pesca professionale, saranno oggetto
di incentivi. Tutti i soggetti destinatari dei fondi parteciperanno all'iter
di elaborazione e all'adozione del programma degli interventi. Viene,
inoltre, creata appositamente la Società regionale per lo sviluppo
del litorale (Società Lazio Litorale S.p.a.) che avrà le
funzioni di coordinamento con le istituzioni, il tutoraggio dei progetti
e l'erogazione dei finanziamenti.
Il testo integrale della
legge
L.R. 05 Gennaio 2001, n.
1
(Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 3 del
30 Gennaio 2001)
Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio.
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità ai
principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, promuove lo sviluppo
economico e sociale del litorale del Lazio.
2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti del "Fondo
speciale per il litorale del Lazio" di cui all'articolo 22, finanziamenti
regionali per l'attuazione di un programma integrato di interventi che
consentano di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali ed ambientali,
di diversificare e specializzare l'offerta turistica e culturale, di potenziare
le attività produttive marittime e di incrementare i livelli occupazionali.
3. Nelle fasi di programmazione, attuazione e controllo delle politiche
per il litorale ed il mare, la Regione promuove e favorisce la partecipazione
attiva di tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati,
secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La Regione, quale membro della Conferenza delle Regioni periferiche
marittime dell'Europa, promuove e favorisce le relazioni interregionali
e le politiche di partenariato fra le Regioni del Mediterraneo in sintonia
con le finalità di cui alla presente legge.
Art. 2
(Ambito territoriale degli interventi)
1. L'ambito territoriale interessato dagli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è costituito dai comuni
delle province di Roma, Latina e Viterbo, anche parzialmente costieri,
per i quali il mare rappresenta componente fondamentale delle attività
economiche e sociali.
Art. 3
(Finanziamenti)
1. I finanziamenti previsti dall'articolo
1, comma 2, sono concessi in forma di contributo in conto capitale e di
contributo in conto interessi.
2. I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono cumulabili
tra di loro, entro i limiti di finanziamento stabiliti per ciascun intervento,
secondo quanto indicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere e)
ed f).
3. I finanziamenti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b) possono essere concessi anche a titolo di cofinanziamento
di leggi, regolamenti e programmi comunitari, nazionali e regionali.
Art. 4
(Beneficiari dei finanziamenti)
1. Possono beneficiare dei
finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, non riservati all'amministrazione
regionale:
a) le province e gli altri enti locali territoriali, anche in forma associata;
b) gli altri enti pubblici e le società a partecipazione pubblica;
c) le associazioni, le organizzazioni non lucrative sociali (ONLUS), le
imprese e le cooperative sociali private.
Art. 5
(Interventi finanziabili)
1. Possono essere ammessi
ai finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, tutti gli interventi
realizzati nei comuni costieri del Lazio finalizzati a migliorare e rafforzare
l'attrattività turistica e lo sviluppo produttivo nonché
a recuperare, conservare e valorizzare il patrimonio ambientale ed il
territorio e, in particolare, quelli concernenti:
a) opere ed impianti per il recupero ed il risanamento di zone costiere
degradate, ivi compresi gli impianti di depurazione e riutilizzo delle
acque reflue;
b) iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali,
storiche, artistiche, monumentali e delle aree naturali protette marine
e terrestri;
c) manifestazioni culturali, spettacolari, congressuali e di educazione
ambientale, utili ai fini del prolungamento della stagione turistica,
della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica e della
creazione di un'immagine turistica qualificata;
d) strutture destinate alle attività ricreative, sportive e di
educazione ambientale, nonché strutture ricettive e di completamento
della ricettività, ivi comprese quelle della ristorazione e della
balneazione;
e) sistemi organici di servizi pubblici connessi alla fruibilità
e difesa del litorale, comprensivi di aree di parcheggio attrezzate;
f) potenziamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali e
dei mezzi di trasporto che migliorino l'accesso al litorale del Lazio;
g) incremento delle attività produttive artigianali ed in particolare
di quelle connesse all'artigianato tipico ed artistico;
h) incremento delle attività produttive marittime ed in particolare
della cantieristica, della pesca professionale e della pescaturismo, compatibili
con i valori ambientali tutelati;
i) piani di riqualificazione urbana;
l) promozione di studi, indagini ed attività conoscitive finalizzati
alla fruibilità, valorizzazione e protezione delle coste e del
litorale marino;
m) iniziative per la realizzazione di servizi telematici ai fini della
valorizzazione turistica e sociale delle risorse del territorio.
2. I finanziamenti previsti dall'articolo
1, comma 2, non possono essere concessi:
a) per l'acquisto di immobili;
b) per interventi privati di manutenzione ordinaria;
c) per iniziative destinate unicamente ai dipendenti di enti pubblici
ovvero ai soci o dipendenti di organizzazioni ed enti privati.
Art. 6
(Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti)
1. Costituiscono titolo di
priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo
1, comma 2:
a) gli interventi attuati da enti locali interessati agli accordi di programma
ed agli strumenti di contrattazione programmata di cui all'articolo 23
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, o attuati dagli enti locali
in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
b) gli interventi non rientranti nei regimi di aiuto comunitari;
c) gli interventi attuati da operatori privati associati;
d) gli interventi imprenditoriali attuati con la partecipazione della
società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del
litorale laziale, di seguito denominata società, di cui all'articolo
49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12;
e) gli interventi di potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi di
trasporto destinati al collegamento con le isole pontine;
f) gli interventi sperimentali di carattere tecnologico per il miglioramento
delle condizioni di pesca, allevamento, conservazione, lavorazione e commercializzazione
dei prodotti e sottoprodotti ittici;
g) gli interventi di salvaguardia, di riqualificazione e difesa delle
coste;
h) gli interventi di tutela ambientale del territorio concernenti il recupero
e la valorizzazione di aree vincolate degradate, di aree verdi vincolate
nonché degli arenili mediante riduzione delle volumetrie esistenti
ed aumento delle visuali libere;
i) gli interventi di miglioramento delle strutture esistenti destinate
alla ristorazione ed alla balneazione.
CAPO II
Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale
del Lazio e raccordo con la programmazione settoriale
SEZIONE I
Programma integrato di interventi
per lo sviluppo del litorale del Lazio
Art. 7
(Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del programma)
1. La Giunta regionale, in conformità
alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale
nazionale e regionale, ivi compresa quella paesistica, adotta, su proposta
dell'assessore competente in materia di programmazione e bilancio, lo
schema del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale
del Lazio, di seguito denominato programma, di durata triennale, articolato
in annualità, che viene notificato alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 3, del trattato CE
e sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
2. L'assessore competente in materia di programmazione e bilancio elabora
lo schema del programma, avvalendosi della cabina di regia per lo sviluppo
del litorale del Lazio, di cui all'articolo 18, di seguito denominata
cabina di regia, e dell'assistenza tecnica della società, anche
sulla base delle proposte di intervento formulate dai soggetti beneficiari
indicati dall'articolo 4, in conformità alle previsioni dell'articolo
5.
3. Ai fini della formulazione delle proposte di cui al comma 2, l'assessorato
competente in materia di programmazione e bilancio provvede a pubblicare
su tre quotidiani a diffusione regionale apposito avviso pubblico, nel
quale sono indicati modalità e termini per la presentazione delle
proposte stesse.
4. Sulla proposta di programma presentata al Consiglio regionale ai sensi
del comma 1, la competente commissione consiliare procede, a livello provinciale,
alle consultazioni con gli enti locali e le organizzazioni imprenditoriali,
sindacali e sociali, nonché con le associazioni ambientaliste riconosciute
secondo la normativa vigente in materia.
5. Il programma approvato dal Consiglio regionale è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il programma è eventualmente aggiornato, in relazione allo stato
di attuazione delle singole annualità o a variazioni del bilancio
regionale, con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi su
proposta della Giunta regionale e da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale
della Regione.
7. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del programma
la Giunta regionale dà inizio alle procedure per l'adozione del
nuovo programma ai sensi dei commi precedenti.
Art. 8
(Contenuti del programma)
1. Il programma, nel rispetto delle disposizioni
generali di cui al capo I, indica:
a) gli interventi da attuare nel triennio di validità ed i tempi
per la loro definizione;
b) le aree in cui localizzare gli interventi;
c) le coperture finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale
ed annuale;
d) le prescrizioni, in conformità alla normativa vigente, per l'elaborazione,
la scelta, l'approvazione e l'attuazione dei progetti poliennali o annuali
dei singoli interventi privilegiando la scelta di procedure accelerate
e semplificate, con specificazione degli enti e dei soggetti attuatori
e beneficiari pubblici o privati;
e) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e la percentuale
di finanziamento da concedere in relazione ai tipi di intervento, ai diversi
enti e soggetti attuatori e beneficiari ed alle zone interessate, entro
i limiti fissati dall'Unione europea per le imprese, nonché le
condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni
pubbliche;
f) le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti,
per la verifica dello stato di attuazione dei progetti nonché per
l'eventuale revoca degli stessi finanziamenti, rinviando, ove esistenti,
alle specifiche disposizioni di cui alle leggi regionali di settore relative
alle materie nelle quali rientrano gli interventi da finanziare.
SEZIONE II
Raccordo con la programmazione settoriale
Art. 9
(Piani concernenti la difesa del suolo e le risorse idriche)
1. Il programma, in relazione agli interventi
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), che attengano alle materie
disciplinate dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche
e 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche),
dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto
1998, n. 267, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e dalle leggi
regionali 7 ottobre 1996, n. 39 e 11 dicembre 1998, n. 53, deve essere
conforme alle previsioni dei piani di bacino, ivi compresi i piani stralcio
ed i piani straordinari, nonché ai piani dell'economia idrica,
redatti dalle autorità di bacino.
2. Il programma, limitatamente agli interventi già inseriti nei
piani di cui al comma 1, integra le previsioni finanziarie dei programmi
di attuazione dei piani stessi.
3. Il programma, per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
l) integra il programma delle attività dell'autorità dei
bacini regionali previsto dall'articolo 5, comma 3, della l.r. 39/1996.
Art. 10
(Piani concernenti il demanio marittimo)
1. Il programma, in relazione
agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), deve essere
conforme al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 e convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993,
n. 494.
2. Nelle more dell'adozione del piano regionale di cui al comma 1, il
programma può indicare interventi concernenti nuove strutture per
la fruizione turistico-balneare del demanio marittimo esclusivamente nell'ambito
dei comuni i cui piani di utilizzazione degli arenili, previsti dall'articolo
5, comma 8, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche,
siano stati approvati in conformità alle disposizioni regionali
vigenti, previo rilascio da parte dei comuni stessi delle relative concessioni
demaniali.
3. I piani comunali di utilizzazione degli arenili di cui al comma 2 sono
adottati, sentito il parere delle associazioni locali di categoria appartenenti
alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico
dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di una indagine ricognitiva
delle concessioni demaniali in atto e nel rispetto dei criteri e delle
direttive definiti dalla Giunta regionale.
Art. 11
(Altri piani di settore)
1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 9 e 10, il programma, in relazione agli interventi che
attengono a settori di materie oggetto di specifici piani regionali adottati
ai sensi della vigente normativa, integra i contenuti di detti piani.
2. Al fine di cui al comma 1, le previsioni del programma difformi rispetto
ai piani regionali di cui al comma 1 hanno efficacia di variazione ai
piani stessi.
CAPO III
Attuazione del programma
Art. 12
(Progetti di intervento)
1. Il programma si attua mediante progetti
poliennali o annuali di intervento, di carattere settoriale o intersettoriale,
conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale
ed urbanistica degli enti locali.
2. I soggetti beneficiari indicati dall'articolo 4 predispongono le richieste
di finanziamento sulla base di appositi progetti di intervento attinenti
alle proposte di cui all'articolo 7, comma 2 ed elaborati in conformità
alle disposizioni previste dagli articoli 5 e 8.
3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, per la predisposizione
delle richieste di finanziamento possono ricorrere, senza oneri a loro
carico, all'assistenza tecnica della società al fine esclusivo
di verificare preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissibilità
tecnica, formale e finanziaria e di accelerare la fase di valutazione
definitiva di cui al comma 4.
4. Le richieste di finanziamento, predisposte ai sensi del comma 2, sono
trasmesse dai soggetti beneficiari alla società per l'istruttoria
e la valutazione definitiva.
5. In sede di istruttoria la società acquisisce gli eventuali specifici
pareri di altri enti od organi previsti dalla normativa di settore.
6. La valutazione delle richieste di finanziamento è volta ad accertare,
in particolare:
a) la qualità sociale, ecologica, ambientale ed economica delle
soluzioni progettuali e la loro coerenza con il contesto socio-economico
ed ambientale nel quale si inserisce l'intervento progettato;
b) la conformità delle soluzioni progettuali alle specifiche disposizioni
tecniche previste dalla normativa vigente relativa alla materia nella
quale rientrano;
c) l'efficacia delle soluzioni progettuali sotto il profilo della loro
capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
d) l'efficienza delle soluzioni progettuali intesa come capacità
di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione
e gestione.
7. Le richieste di finanziamento istruite e valutate dalla società
sono inserite in apposita graduatoria e trasmesse alla cabina di regia
per l'espressione del relativo parere e per il successivo inoltro all'assessore
competente in materia di programmazione e bilancio ai fini dell'approvazione
da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.
8. Le richieste di finanziamento valutate accoglibili ma non finanziabili
per carenza di fondi vengono inserite in un apposito "parco progetti"
per il loro eventuale successivo finanziamento ai sensi dell'articolo
15, comma 3.
9. Gli interventi riservati all'amministrazione regionale sono trasmessi
alla società al solo scopo di garantire il loro coordinamento complessivo
nel quadro dell'attuazione del programma.
Art. 13
(Accordi di programma)
1. Per i progetti inerenti
ad interventi complessi che richiedono per la loro completa attuazione
l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni
statali ed altri soggetti pubblici ed in particolare quelli che interessano
il patrimonio artistico, storico, archeologico e monumentale, si procede
attraverso accordi di programma a norma dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.
Art. 14
(Concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti)
1. I finanziamenti previsti
dall'articolo 1, comma 2, sono concessi agli enti ed ai soggetti attuatori
degli interventi indicati dal programma ed inseriti nella graduatoria
predisposta ai sensi dell'articolo 12, comma 7, a seguito dell'approvazione
della graduatoria stessa da parte della Giunta regionale, nei limiti e
secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e)
ed f).
2. All'erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 provvede
la società, utilizzando il fondo speciale per il litorale del Lazio
di cui all'articolo 22.
3. La concessione dei finanziamenti può essere revocata, secondo
le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), qualora
gli interventi non vengano attuati in conformità ai progetti approvati
o alle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). La revoca
del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate
a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 15
(Relazioni sull'attuazione del programma)
1. I soggetti beneficiari
dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, adottano,
entro il termine loro prescritto dal provvedimento di concessione del
finanziamento, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti stessi
riferito all'annualità in corso.
2. La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa alla cabina di regia
al fine della effettuazione del monitoraggio periodico sull'attuazione
del programma.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la cabina di regia, anche avvalendosi
della società, predispone il rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione
del programma, contenente le eventuali proposte di aggiornamento, rimodulazione,
modifica del programma stesso ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo
7, comma 6.
4. Le proposte di rimodulazione del programma tengono conto delle eventuali
somme provenienti dalla revoca di finanziamenti di cui all'articolo 14,
comma 3, che possono essere destinate al finanziamento delle richieste
di cui all'articolo 12, comma 8.
Art. 16
(Verifica dell'attuazione del programma e poteri sostitutivi)
1. Qualora la cabina di regia,
in occasione dell'effettuazione del monitoraggio periodico sull'attuazione
del programma ai sensi dell'articolo 15, accerti che i soggetti beneficiari
dei finanziamenti nell'attuare i progetti abbiano violato le norme in
materia urbanistica e paesistica, comunica le violazioni all'assessore
competente in materia di programmazione e bilancio, ai fini della revoca
della concessione dei finanziamenti stessi e del recupero delle somme
già erogate, ai sensi dell'articolo 14, fermi restando i provvedimenti
sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che disciplinano
le singole materie, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma
2, della l.r. 14/1999, può sostituirsi agli enti locali qualora
venga verificato dalla cabina di regia il protrarsi di situazioni di inerzia
in relazione all'attuazione dei progetti agli stessi finanziati a norma
dell'articolo 14, comma 1.
Art. 17
(Vincoli di destinazione d'uso)
1. Gli immobili, nonché
i beni mobili soggetti a trascrizioni per i quali siano stati concessi
i finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, sono vincolati, a pena
della revoca del finanziamento, al mantenimento della destinazione d'uso
risultante alla data del provvedimento di concessione, per un periodo
di dieci anni dalla data del provvedimento stesso.
2. Il vincolo di cui al comma 1 deve risultare da apposito atto d'obbligo
unilaterale prodotto dagli enti e dai soggetti privati beneficiari dei
finanziamenti, da trascriversi a loro cura e spese, previo assenso dei
proprietari dei beni se diversi dai beneficiari stessi.
3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla trascrizione
dell'atto d'obbligo ai sensi del comma 2.
CAPO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
(Cabina di regia per lo sviluppo del litorale del Lazio)
1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di programmazione
e bilancio è istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del litorale
del Lazio, con funzioni di coordinamento, consulenza e verifica di tutti
gli interventi finalizzati allo sviluppo del litorale del Lazio.
2. La cabina di regia è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composta da:
a) il direttore del dipartimento preposto alla programmazione ed al bilancio,
o un dirigente da lui delegato, che la presiede;
b) i direttori dei dipartimenti preposti alle materie in cui rientrano
gli interventi finanziabili di cui all'articolo 5, o dirigenti da loro
delegati;
c) esperti nelle materie di cui alla lettera b), nominati dal Presidente
della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare,
in numero non superiore a 3;
d) un funzionario del dipartimento preposto alla programmazione ed al
bilancio, con funzioni di segretario.
3. La cabina di regia provvede, in particolare, a:
a) elaborare lo schema del programma ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) esprimere parere sui progetti valutati dalla società ai sensi
dell'articolo 12, comma 7, inclusi quelli concernenti interventi da realizzare
con la partecipazione della società stessa;
c) predisporre il rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del
programma ai sensi dell'articolo 15, comma 3;
d) verificare situazioni di inefficacia nell'attuazione del programma
ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
e) esprimere parere su qualsiasi iniziativa concernente il litorale del
Lazio prevista da atti programmatori o provvedimenti regionali.
4. Agli esperti di cui al comma 2, lettera c), è corrisposto un
compenso onnicomprensivo da determinarsi con il provvedimento di nomina
sulla base delle tariffe fissate dagli ordini professionali, ai sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.
Art. 19
(Primo programma)
1. In fase di prima applicazione
della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema del programma
di cui all'articolo 7, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa, anche in mancanza del programma regionale
di sviluppo di cui al titolo I, capo I, della legge regionale 11 aprile
1986, n.17 e del piano territoriale regionale generale di cui al titolo
II, capo I, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38.
Art. 20
(Clausola di sospensione)
1. I finanziamenti alle imprese
per l'attuazione degli interventi indicati nel programma di cui all'articolo
7 soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità
di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, sono concessi a condizione
che siano autorizzati dalla Commissione europea ed a decorrere dalla data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo
all'autorizzazione.
Art. 21
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti
leggi e disposizioni regionali:
a) legge regionale 12 settembre 1978, n. 53 (Finanziamento del progetto
d'intervento denominato "Isole Pontine");
b) legge regionale 23 aprile 1980, n. 21 (Provvedimenti urgenti per la
ricostruzione o il ripristino di opere pubbliche, delle strutture, delle
attrezzature e degli impianti portuali danneggiati dalle mareggiate nell'autunno-inverno
1979-1980);
c) legge regionale 23 aprile 1980, n. 22 (Contributi a favore degli stabilimenti
balneari nonché delle aziende dei pescatori singoli o associati
danneggiati da eccezionale mareggiata);
d) articolo 15 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione
Lazio per l'esercizio finanziario 1986);
e) legge regionale 25 maggio 1989, n. 84 (Interventi regionali a sostegno
delle spese per investimenti delle compagnie portuali del Lazio);
f) legge regionale 9 agosto 1991, n. 38 (Interventi regionali per le Isole
Pontine);
g) legge regionale 11 dicembre 1992, n. 52 (Promozione della cultura musicale
nella Regione Lazio), limitatamente alle disposizioni relative alla manifestazione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
h) legge regionale 6 novembre 1993, n. 59 (Iniziativa di promozione turistica
della costa marina della Regione Lazio);
i) legge regionale 1 luglio 1994, n. 26 (Interventi a favore delle strutture
interessate alla difesa del litorale);
l) legge regionale 1 luglio 1994, n. 27 (Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale approvata nelle sedute del 30 novembre 1992 e del
9 marzo 1994 concernente: "Interventi a favore delle strutture interessate
alla difesa del litorale").
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo istituito
ai sensi dell'articolo 23, comma 1, confluiscono, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, le disponibilità residue dei capitoli corrispondenti
alle leggi regionali di cui al comma 1, che restano iscritte in bilancio
per la sola gestione dei residui e degli importi impegnati nell'esercizio
di competenza.
CAPO V
Disposizioni finanziarie
Art. 22
(Fondo speciale per il litorale del Lazio)
1. Presso la società
è istituito il "Fondo speciale per il litorale del Lazio".
2. Il fondo di cui al comma 1 è amministrato con contabilità
separata, secondo modalità regolate da apposita convenzione tra
la Regione e la società. La convenzione deve prevedere, tra l'altro,
le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo
delle risorse.
3. Il fondo è alimentato dallo stanziamento iscritto nel capitolo
n. 52510, di cui all'articolo 23, comma 1.
Art. 23
(Copertura finanziaria)
1. Nel bilancio regionale di previsione
per l'anno 2000 e pluriennale per il triennio 2000-2002, è istituito
il capitolo n. 52510 denominato: "Fondo regionale per il litorale
del Lazio".
2. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2000-2002 iscritto nel
capitolo istituito ai sensi del comma 1 è stabilito in lire 140
mila milioni, di cui 30 mila milioni per l'esercizio finanziario 2000,
50 mila milioni per l'esercizio finanziario 2001 e 60 mila milioni per
l'esercizio finanziario 2002.
3. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al comma 2, si provvede
con gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2000,
n. 14, elenco 4, come segue:
a) per l'esercizio finanziario 2000, prelevando 25 mila milioni dal capitolo
n. 59002, lettera a), e 5 mila milioni dal capitolo n. 49002, lettera
a);
b) per l'esercizio finanziario 2001, prelevando 35 mila milioni dal capitolo
n. 59002, lettera a), e 15 mila milioni dal capitolo n. 49002, lettera
a);
c) per l'esercizio finanziario 2002, prelevando 40 mila milioni dal capitolo
n. 59002, lettera a), e 20 mila milioni dal capitolo n. 49002, lettera
a).
4. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 18,
comma 4, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11421
del bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 ed ai corrispondenti
capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 5 gennaio 2001
STORACE
Il visto del Commissario del Governo è
stato apposto il 29 dicembre 2000.
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